Tutte le novità su: Pensioni «Quota 103», Reddito di Cittadinanza, Opzione Donna, Ape Sociale, Bonus bollette, Congedo parentale, Assegno Univo Universale.
Approvata dal Consiglio dei Ministri la legge di bilancio. Tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 si potrà uscire (anche) con 62 anni di età e 41 anni di contributi ma la misura dell'assegno non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo Inps. Opzione Donna avrà requisiti differenziati a seconda del numero dei figli.
«Quota 103», restyling di Opzione donna e rinnovo dell’Ape sociale. Sono le principali misure sul fronte previdenziale contenute nella legge di bilancio 2023 appena approvata dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento imbarca anche la maggiorazione dell’assegno unico (50% in più per il primo anno), la stretta sul reddito di cittadinanza e gli incentivi per chi assume under 36.
In attesa della trasmissione ufficiale del provvedimento alle Camere queste le misure annunciate nel comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Pensioni
La novità principale è l’introduzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di uno scivolo per andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (cd. «quota 103») senza penalità sul calcolo dell’assegno. Tuttavia l'importo della prestazione, sino alla maturazione dei requisiti Fornero, non potrà superare le cinque volte il trattamento minimo INPS (cioè circa 2.850€ al mese lordi). Sono confermate le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. Per chi ha maturato la «quota 103» entro il 31 dicembre 2022 la finestra si aprirà dal mese di aprile 2023 (se lavoratore privato) e dal 1° agosto 2023 se lavoratore pubblico.
Per chi decide di restare a lavoro, raggiunti i requisiti pensionistici, ci sarà una decontribuzione del 10% con effetti positivi sulla busta paga.
Opzione donna, cioè la facoltà per le sole lavoratrici di ritirarsi dal lavoro accettando un calcolo contributivo della rendita previdenziale, viene rivista. Le donne con due figli potranno accedervi con 58 anni; quelle con un figlio con 59 anni; quelle senza figli con 60 anni.
Viene poi rinnovato l’Ape sociale, l’assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori (disoccupati, invalidi, caregivers, mansioni gravose). Durerà sino al 31 dicembre 2023.
Reddito di cittadinanza
Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decadrà anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.
Famiglie
La manovra conferma e rafforza il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Per favorire l’assunzione dei giovani arriva uno sgravio contributivo sino a 6.000€ annui alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne under 36 e percettori del Reddito di cittadinanza. Per i dipendenti, inoltre, ci sarà una aliquota del 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.
Dal 1° gennaio 2023 l’assegno unico sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta, si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.
Fisco
In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva, si prorogano per il 2023 le agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici. Per i lavoratori autonomi ci sarà una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.
Pensioni, Ape sociale sino al 31 dicembre 2023
L'ape sociale guadagna la proroga sino al 31 dicembre 2023. Lo prevede un passaggio dello schema della finanziaria 2023 consegnata in queste ore al Parlamento. Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età. Sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 ma con la modifica operata dalla Finanziaria viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
Le platee
Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2022 il legislatore ha ampliato le platee dei beneficiari (qui i dettagli). In particolare per i disoccupati di lungo corso è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse - operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) - è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto (rispetto ai 36 anni). Le nuove professioni hanno sostituito quelle precedentemente comprese nel Dm 5 Febbraio 2018.
Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 l'età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).
Come accennato l'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l'assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).
Le istanze
La proroga dello strumento ripropone anche il timing nella presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017). Anche quest'anno, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Lavoro, Debutta il congedo parentale per i lavoratori autonomi
Via libera alle domande di congedo parentale a favore dei lavoratori autonomi. Da oggi anche i papà artigiani, commercianti o agricoltori possono presentare domanda all’Inps per astenersi dal lavoro per tre mesi dopo la nascita del figlio o l'ingresso del minore in famiglia, con diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale (49,91 euro nel 2022). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4265/2022 in cui spiega di aver reso disponibile l’applicativo telematico per la presentazione delle istanze.
Congedo Parentale
I chiarimenti seguono la riforma del dlgs 105/2022, recante disposizioni per migliorare ai genitori la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. Tra le novità della riforma il riconoscimento a partire dal 13 agosto 2022, per la prima volta, del diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi, possibilità che, invece, già operativa per le madri lavoratrici autonome. Pertanto, dalla nuova disciplina ne deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore, da fruire entro l'anno di vita o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del minore.
Come per le lavoratrici, anche per il papà lavoratore autonomo è previsto il riconoscimento di un'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale, purché ci sia effettiva astensione dall'attività lavorativa. Per l'anno 2022, la retribuzione convenzione è pari a 49,91 per cui l'indennità giornaliera è pari a circa 15 euro.
Domande al via
Ebbene l’Inps spiega che da oggi è possibile presentare l’istanza attraverso uno dei seguenti canali:
Resta inteso che la fruizione del congedo parentale è subordinata all’astensione dallo svolgimento di attività lavorativa (con sospensione dei relativi obblighi contributivi). Documenti: Messaggio Inps 4265/2022
Pensioni, Ecco come funzionerà «Quota 103»
Si chiamerà «pensione anticipata flessibile» e consentirà per il solo 2023 di andare in pensione con 41 anni di contributi unitamente a 62 anni di età anagrafica a tutti i lavoratori assicurati presso l’Inps. E’ la principale novità in materia pensionistica confermata nella bozza della legge di bilancio per il 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri questa settimana. Il nuovo trattamento è una sorta di evoluzione della «quota 100» perché ne mutua tutte le peculiarità anche se con una differenza. Ci sarà un tetto all’importo lordo conseguibile: 2.820€ mensili, cioè circa 2.100€ netti.
Vediamo le caratteristiche fermo restando che il testo definitivo è ancora suscettibile di limature.
Destinatari
La «pensione anticipata flessibile» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022 o che li matureranno tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 (trattasi, infatti, di misura «sperimentale» destinata a durare solo nel 2023).
Potrà essere utilizzata anche dai lavoratori, in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995, che esercitano l’opzione al sistema contributivo (ad esempio nel caso di riscatto con il criterio agevolato della laurea per agguantare il requisito contributivo di 41 anni).
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi si possono cumulare gratuitamente anche i periodi temporalmente non coincidenti accreditati in tutte le gestioni Inps con la sola esclusione dei contributi versati presso le casse professionali (chi li volesse valorizzare a tal fine dovrà, pertanto, effettuare una ricongiunzione onerosa in entrata verso le gestioni Inps).
Sistema di calcolo
Pur non essendoci alcuna penalità sul calcolo della pensione (retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e contributivo sulle anzianità successive) c’è una sorpresa rispetto a «quota 100»»: la rendita non potrà eccedere la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè 2.818€ lordi al mese (considerando che nel 2023 il trattamento minimo sarà pari a 563,73€) sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge fornero» per la pensione di vecchiaia. Vale dire sino all'etò di 67 anni. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell’assegno, è destinato a scoraggiare l’accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.
Finestra mobile
Come per la quota 100» la pensione anticipata flessibile prevede un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile») di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la generalità dei lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di sei mesi per il pubblico impiego. Se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 la finestra per i primi si aprirà il 1° aprile 2023, per il pubblico impiego il 1° agosto 2023.
Per il comparto scuola la finestra di chi ha i requisiti al 31.12.2022 o al 31.12.2023 si aprirà il 1° settembre 2023. A tal fine si prevede la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio al 28 febbraio 2023.
Per il pubblico impiego il nuovo canale non incide sui limiti ordinamentali costringendo le Pa alla collocazione forzata in pensione della forza lavoro in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi.
Divieto di cumulo
E’ confermato anche per la «pensione anticipata flessibile» il divieto di cumulo della rendita previdenziale con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell’età di 67 anni con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ lordi l’anno.
Diritto Cristallizzato
Chi ha i requisiti di 62 anni e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà esercitare il diritto ad andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Come per la «quota 100», infatti, il diritto si cristallizza e, pertanto, potrà essere utilizzato anche nel 2024 o nel 2025. Nessuna fretta.
Quanto sopra è utile anche per precisare un altro aspetto. Nel 2023 resta confermato il diritto all’andata in pensione di chi ha i requisiti per la «quota 100» (62 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2021 o quota 102 (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022. Anche queste prestazioni, infatti, hanno beneficiato dell’effetto cristallizzazione. Chi rientra in queste ipotesi, è bene ricordarlo, non incapperà nel tetto all’importo del trattamento previsto per la «pensione anticipata flessibile» a prescindere dall’eventuale maturazione dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.
Niente anticipi
I cd. scivoli di accompagnamento alla pensione (isopensione, assegno straordinario di solidarietà, indennità mensile all’interno del contratto di espansione) non potranno essere finalizzati all’acquisizione della pensione con 62 anni e 41 anni di contributi. Una sola eccezione è stabilita per gli assegni straordinari di solidarietà in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Aziende in crisi
Viene anche abolito il fondo di 150 milioni di euro annui, stabilito dalla precedente legge di bilancio, destinato «a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie impresi in crisi, con età anagrafica di 62 anni». Per l’attuazione della misura si attendeva un decreto interministeriale Lavoro-Sviluppo-Economia che evidentemente non sarà più adottato.
Buonuscita
Per i dipendenti pubblici che usufruiranno della prestazione è confermato lo slittamento dei termini di pagamento del TFS/TFR. Che decorreranno dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni). Resta ferma la facoltà di chiedere l’anticipo del TFS/TFR maturato sino a 45mila euro dal sistema bancario.
Assegno unico universale figli a carico: la legge di Bilancio introduce due maggiorazioni del 50%, da applicare sulla quota base percepita. A questa vanno aggiunte le conseguenze della rivalutazione.La legge di Bilancio 2023 autorizza, esclusivamente per il prossimo anno, un aumento dell’assegno unico universale nella misura del 50%. Ad avere diritto a tale incremento, però, sono solamente alcune famiglie, in quanto l’intento del governo Meloni è di riconoscere un aumento per chi ha figli di età inferiore ai 3 anni.
Nella legge di Bilancio vengono fornite indicazioni chiare su come verrà calcolato l’assegno unico figli a carico il prossimo anno, pur ricordando che per avere tutti gli strumenti per identificare il nuovo importo bisognerà attendere l’apposita circolare Inps con cui verrà ufficializzato il tasso di rivalutazione da applicare su questo strumento.
Ricordiamo, infatti, che anche l’assegno unico, al pari delle pensioni e di altri trattamenti assistenziali, è soggetto annualmente a rivalutazione degli importi, come pure delle fasce Isee. Ecco perché nel 2023 è atteso un aumento considerevole, alla luce del fatto che il tasso di rivalutazione accertato è pari al 7,3%.
Al netto di quanto aumenterà l’assegno unico grazie alla rivalutazione, ci sono appunto le due nuove maggiorazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le quali - in presenza di determinati requisiti - contribuiranno a incrementare di un ulteriore 50% la quota base spettante.
A ciò si aggiunge poi la conferma delle maggiorazioni introdotte dal governo Draghi limitatamente per il 2022 per le famiglie con figli disabili a carico. Si tratta, quindi, di aumenti che diventano strutturali, che quindi verranno riconosciuti anche per il 2023 e per gli anni a venire.
A cura di Barbara Balistreri, fonte: pensionioggi.it, img pensionioggi
Approvata dal Consiglio dei Ministri la legge di bilancio. Tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 si potrà uscire (anche) con 62 anni di età e 41 anni di contributi ma la misura dell'assegno non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo Inps. Opzione Donna avrà requisiti differenziati a seconda del numero dei figli.
«Quota 103», restyling di Opzione donna e rinnovo dell’Ape sociale. Sono le principali misure sul fronte previdenziale contenute nella legge di bilancio 2023 appena approvata dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento imbarca anche la maggiorazione dell’assegno unico (50% in più per il primo anno), la stretta sul reddito di cittadinanza e gli incentivi per chi assume under 36.
In attesa della trasmissione ufficiale del provvedimento alle Camere queste le misure annunciate nel comunicato stampa di Palazzo Chigi.
Pensioni
La novità principale è l’introduzione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di uno scivolo per andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (cd. «quota 103») senza penalità sul calcolo dell’assegno. Tuttavia l'importo della prestazione, sino alla maturazione dei requisiti Fornero, non potrà superare le cinque volte il trattamento minimo INPS (cioè circa 2.850€ al mese lordi). Sono confermate le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. Per chi ha maturato la «quota 103» entro il 31 dicembre 2022 la finestra si aprirà dal mese di aprile 2023 (se lavoratore privato) e dal 1° agosto 2023 se lavoratore pubblico.
Per chi decide di restare a lavoro, raggiunti i requisiti pensionistici, ci sarà una decontribuzione del 10% con effetti positivi sulla busta paga.
Opzione donna, cioè la facoltà per le sole lavoratrici di ritirarsi dal lavoro accettando un calcolo contributivo della rendita previdenziale, viene rivista. Le donne con due figli potranno accedervi con 58 anni; quelle con un figlio con 59 anni; quelle senza figli con 60 anni.
Viene poi rinnovato l’Ape sociale, l’assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per alcune categorie di lavoratori (disoccupati, invalidi, caregivers, mansioni gravose). Durerà sino al 31 dicembre 2023.
Reddito di cittadinanza
Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E’ inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decadrà anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.
Famiglie
La manovra conferma e rafforza il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Per favorire l’assunzione dei giovani arriva uno sgravio contributivo sino a 6.000€ annui alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne under 36 e percettori del Reddito di cittadinanza. Per i dipendenti, inoltre, ci sarà una aliquota del 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.
Dal 1° gennaio 2023 l’assegno unico sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta, si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.
Fisco
In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva, si prorogano per il 2023 le agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36, oltre a intervenire con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici. Per i lavoratori autonomi ci sarà una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.
Pensioni, Ape sociale sino al 31 dicembre 2023
L'ape sociale guadagna la proroga sino al 31 dicembre 2023. Lo prevede un passaggio dello schema della finanziaria 2023 consegnata in queste ore al Parlamento. Lo strumento, come noto, consiste in una sorta di assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogato in favore delle categorie sociali più deboli a partire dai 63 anni di età. Sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022 ma con la modifica operata dalla Finanziaria viene esteso di ulteriori 12 mesi includendo così anche coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
Le platee
Non ci sono modifiche per quanto riguarda le platee degli aventi diritto. Che restano, pertanto, le quattro attualmente note: a) lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito integralmente la disoccupazione indennizzata; b) invalidi con una invalidità civile riconosciuta di almeno al 74%; c) caregivers; d) lavoratori dipendenti addetti alle cd. mansioni gravose.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2022 il legislatore ha ampliato le platee dei beneficiari (qui i dettagli). In particolare per i disoccupati di lungo corso è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse - operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) - è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto (rispetto ai 36 anni). Le nuove professioni hanno sostituito quelle precedentemente comprese nel Dm 5 Febbraio 2018.
Per effetto della modifica lo strumento sarà a disposizione dei lavoratori - nei predetti profili di tutela - che maturano tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 l'età anagrafica di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi (36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).
Come accennato l'ape sociale garantisce un sostegno pari all'importo lordo mensile della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro al mese per 12 mensilità annue. L'assegno cesserà al compimento dell'età pensionabile cioè sino al raggiungimento dei 67 anni di età (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita istat), quando cioè l'assicurato sarà traghettato in pensione di vecchiaia. Al fine del perfezionamento del requisito contributivo di 30 o 36 anni gli assicurati possono avvalersi anche del cumulo dei periodi assicurativi. E' possibile cioè sommare la contribuzione versata nelle gestioni previdenziali dell'Inps (con esclusione della sola contribuzione presente nelle casse professionali).
Le istanze
La proroga dello strumento ripropone anche il timing nella presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017). Anche quest'anno, pertanto, ci saranno tre finestre: 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Lavoro, Debutta il congedo parentale per i lavoratori autonomi
Via libera alle domande di congedo parentale a favore dei lavoratori autonomi. Da oggi anche i papà artigiani, commercianti o agricoltori possono presentare domanda all’Inps per astenersi dal lavoro per tre mesi dopo la nascita del figlio o l'ingresso del minore in famiglia, con diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale (49,91 euro nel 2022). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4265/2022 in cui spiega di aver reso disponibile l’applicativo telematico per la presentazione delle istanze.
Congedo Parentale
I chiarimenti seguono la riforma del dlgs 105/2022, recante disposizioni per migliorare ai genitori la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. Tra le novità della riforma il riconoscimento a partire dal 13 agosto 2022, per la prima volta, del diritto al congedo parentale ai padri lavoratori autonomi, possibilità che, invece, già operativa per le madri lavoratrici autonome. Pertanto, dalla nuova disciplina ne deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore, da fruire entro l'anno di vita o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, del minore.
Come per le lavoratrici, anche per il papà lavoratore autonomo è previsto il riconoscimento di un'indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale, purché ci sia effettiva astensione dall'attività lavorativa. Per l'anno 2022, la retribuzione convenzione è pari a 49,91 per cui l'indennità giornaliera è pari a circa 15 euro.
Domande al via
Ebbene l’Inps spiega che da oggi è possibile presentare l’istanza attraverso uno dei seguenti canali:
- sito web dell’Inps autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Resta inteso che la fruizione del congedo parentale è subordinata all’astensione dallo svolgimento di attività lavorativa (con sospensione dei relativi obblighi contributivi). Documenti: Messaggio Inps 4265/2022
Pensioni, Ecco come funzionerà «Quota 103»
Si chiamerà «pensione anticipata flessibile» e consentirà per il solo 2023 di andare in pensione con 41 anni di contributi unitamente a 62 anni di età anagrafica a tutti i lavoratori assicurati presso l’Inps. E’ la principale novità in materia pensionistica confermata nella bozza della legge di bilancio per il 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri questa settimana. Il nuovo trattamento è una sorta di evoluzione della «quota 100» perché ne mutua tutte le peculiarità anche se con una differenza. Ci sarà un tetto all’importo lordo conseguibile: 2.820€ mensili, cioè circa 2.100€ netti.
Vediamo le caratteristiche fermo restando che il testo definitivo è ancora suscettibile di limature.
Destinatari
La «pensione anticipata flessibile» si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2022 o che li matureranno tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023 (trattasi, infatti, di misura «sperimentale» destinata a durare solo nel 2023).
Potrà essere utilizzata anche dai lavoratori, in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995, che esercitano l’opzione al sistema contributivo (ad esempio nel caso di riscatto con il criterio agevolato della laurea per agguantare il requisito contributivo di 41 anni).
Ai fini del raggiungimento dei 41 anni di contributi si possono cumulare gratuitamente anche i periodi temporalmente non coincidenti accreditati in tutte le gestioni Inps con la sola esclusione dei contributi versati presso le casse professionali (chi li volesse valorizzare a tal fine dovrà, pertanto, effettuare una ricongiunzione onerosa in entrata verso le gestioni Inps).
Sistema di calcolo
Pur non essendoci alcuna penalità sul calcolo della pensione (retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 e contributivo sulle anzianità successive) c’è una sorpresa rispetto a «quota 100»»: la rendita non potrà eccedere la soglia di cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè 2.818€ lordi al mese (considerando che nel 2023 il trattamento minimo sarà pari a 563,73€) sino al raggiungimento dei requisiti «ordinari» previsti dalla cd. «legge fornero» per la pensione di vecchiaia. Vale dire sino all'etò di 67 anni. Il tetto, che prescinde dal sistema di calcolo dell’assegno, è destinato a scoraggiare l’accesso a chi sulla base dei contributi versati avrebbe diritto ad una rendita superiore.
Finestra mobile
Come per la quota 100» la pensione anticipata flessibile prevede un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile») di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la generalità dei lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) e di sei mesi per il pubblico impiego. Se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 la finestra per i primi si aprirà il 1° aprile 2023, per il pubblico impiego il 1° agosto 2023.
Per il comparto scuola la finestra di chi ha i requisiti al 31.12.2022 o al 31.12.2023 si aprirà il 1° settembre 2023. A tal fine si prevede la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio al 28 febbraio 2023.
Per il pubblico impiego il nuovo canale non incide sui limiti ordinamentali costringendo le Pa alla collocazione forzata in pensione della forza lavoro in possesso di 62 anni e 41 anni di contributi.
Divieto di cumulo
E’ confermato anche per la «pensione anticipata flessibile» il divieto di cumulo della rendita previdenziale con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino al raggiungimento dell’età di 67 anni con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ lordi l’anno.
Diritto Cristallizzato
Chi ha i requisiti di 62 anni e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023 potrà esercitare il diritto ad andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Come per la «quota 100», infatti, il diritto si cristallizza e, pertanto, potrà essere utilizzato anche nel 2024 o nel 2025. Nessuna fretta.
Quanto sopra è utile anche per precisare un altro aspetto. Nel 2023 resta confermato il diritto all’andata in pensione di chi ha i requisiti per la «quota 100» (62 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2021 o quota 102 (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022. Anche queste prestazioni, infatti, hanno beneficiato dell’effetto cristallizzazione. Chi rientra in queste ipotesi, è bene ricordarlo, non incapperà nel tetto all’importo del trattamento previsto per la «pensione anticipata flessibile» a prescindere dall’eventuale maturazione dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.
Niente anticipi
I cd. scivoli di accompagnamento alla pensione (isopensione, assegno straordinario di solidarietà, indennità mensile all’interno del contratto di espansione) non potranno essere finalizzati all’acquisizione della pensione con 62 anni e 41 anni di contributi. Una sola eccezione è stabilita per gli assegni straordinari di solidarietà in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Aziende in crisi
Viene anche abolito il fondo di 150 milioni di euro annui, stabilito dalla precedente legge di bilancio, destinato «a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie impresi in crisi, con età anagrafica di 62 anni». Per l’attuazione della misura si attendeva un decreto interministeriale Lavoro-Sviluppo-Economia che evidentemente non sarà più adottato.
Buonuscita
Per i dipendenti pubblici che usufruiranno della prestazione è confermato lo slittamento dei termini di pagamento del TFS/TFR. Che decorreranno dal raggiungimento del primo dei seguenti requisiti: 24 mesi (+ 90 giorni) dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi); 12 mesi (+ 90 giorni) dal teorico raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni). Resta ferma la facoltà di chiedere l’anticipo del TFS/TFR maturato sino a 45mila euro dal sistema bancario.
Assegno unico universale figli a carico: la legge di Bilancio introduce due maggiorazioni del 50%, da applicare sulla quota base percepita. A questa vanno aggiunte le conseguenze della rivalutazione.La legge di Bilancio 2023 autorizza, esclusivamente per il prossimo anno, un aumento dell’assegno unico universale nella misura del 50%. Ad avere diritto a tale incremento, però, sono solamente alcune famiglie, in quanto l’intento del governo Meloni è di riconoscere un aumento per chi ha figli di età inferiore ai 3 anni.
Nella legge di Bilancio vengono fornite indicazioni chiare su come verrà calcolato l’assegno unico figli a carico il prossimo anno, pur ricordando che per avere tutti gli strumenti per identificare il nuovo importo bisognerà attendere l’apposita circolare Inps con cui verrà ufficializzato il tasso di rivalutazione da applicare su questo strumento.
Ricordiamo, infatti, che anche l’assegno unico, al pari delle pensioni e di altri trattamenti assistenziali, è soggetto annualmente a rivalutazione degli importi, come pure delle fasce Isee. Ecco perché nel 2023 è atteso un aumento considerevole, alla luce del fatto che il tasso di rivalutazione accertato è pari al 7,3%.
Al netto di quanto aumenterà l’assegno unico grazie alla rivalutazione, ci sono appunto le due nuove maggiorazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2023, le quali - in presenza di determinati requisiti - contribuiranno a incrementare di un ulteriore 50% la quota base spettante.
A ciò si aggiunge poi la conferma delle maggiorazioni introdotte dal governo Draghi limitatamente per il 2022 per le famiglie con figli disabili a carico. Si tratta, quindi, di aumenti che diventano strutturali, che quindi verranno riconosciuti anche per il 2023 e per gli anni a venire.
A cura di Barbara Balistreri, fonte: pensionioggi.it, img pensionioggi