Pensione Marittimi assegno più alto
La Corte Costituzionale ha bocciato un passaggio della legge n. 413/1984 nella parte in cui non consente la neutralizzazione dei prolungamenti contributivi se determinano un nocumento alla misura della pensione.
I cd. «prolungamenti contributivi» stabiliti dall’articolo 24 della legge n. 413/1984 sulla previdenza marinara possono essere neutralizzati se abbattono la rendita previdenziale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 224/2022 depositata di recente con la quale i giudici hanno accolto, seppur parzialmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cassino. I giudici, in particolare, hanno esteso il diritto alla neutralizzazione delle contribuzioni non necessarie ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione non solo quando l’assicurato abbia integrato il massimo dei servizi utili a pensione (cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi) ma anche quando abbia raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
Dato che le disposizioni di cui all’articolo 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono ispirate alle medesima ratio la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 297/1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 413/1984, nella parte in cui non si consente di neutralizzare il «prolungamento contributivo» per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che hanno raggiunto il diritto alla pensione, quando il prolungamento determini risultati sfavorevoli nel calcolo dell'importo della pensione spettante.
Di conseguenza i marittimi che abbiano raggiunto gli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia possono chiedere la disapplicazione dei prolungamenti contributivi collocati negli ultimi cinque anni anteriori alla cessazione se non necessari al fine del mantenimento del diritto a pensione e ove gli stessi abbattano la rendita previdenziale.
La Corte Costituzionale ha bocciato un passaggio della legge n. 413/1984 nella parte in cui non consente la neutralizzazione dei prolungamenti contributivi se determinano un nocumento alla misura della pensione.
I cd. «prolungamenti contributivi» stabiliti dall’articolo 24 della legge n. 413/1984 sulla previdenza marinara possono essere neutralizzati se abbattono la rendita previdenziale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 224/2022 depositata di recente con la quale i giudici hanno accolto, seppur parzialmente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Cassino. I giudici, in particolare, hanno esteso il diritto alla neutralizzazione delle contribuzioni non necessarie ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione non solo quando l’assicurato abbia integrato il massimo dei servizi utili a pensione (cioè i 42 anni e 10 mesi di contributi) ma anche quando abbia raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.
Dato che le disposizioni di cui all’articolo 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono ispirate alle medesima ratio la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 297/1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 413/1984, nella parte in cui non si consente di neutralizzare il «prolungamento contributivo» per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che hanno raggiunto il diritto alla pensione, quando il prolungamento determini risultati sfavorevoli nel calcolo dell'importo della pensione spettante.
Di conseguenza i marittimi che abbiano raggiunto gli anni di contribuzione necessari per la pensione di vecchiaia possono chiedere la disapplicazione dei prolungamenti contributivi collocati negli ultimi cinque anni anteriori alla cessazione se non necessari al fine del mantenimento del diritto a pensione e ove gli stessi abbattano la rendita previdenziale.