Fringe benefit nel 2024
Per il solo 2024, la legge di Bilancio ha previsto:
- l’innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti. La soglia sale a 2.000 euro in presenza di figli a carico (figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti i figli adottivi o affidati);
- l’ampliamento delle tipologie di beni e servizi riconoscibili: sarà, infatti, possibile rimborsare anche le spese delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Come l’anno scorso, anche nel 2024, ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori dovranno produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico (di cui non esiste una forma specifica prevista dalla normativa): a tal proposito, è bene ricordare come il datore di lavoro sia tenuto a conservare la suddetta documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per eventuali successivi controlli.
Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo dovrà recuperare a tassazione (e a contribuzione) gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Per concludere, il datore di lavoro è tenuto a effettuare un’informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Sempre in materia di fringe, infine, è necessario ricordare come il decreto Anticipi abbia modificato l’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir, in relazione alla concessione di prestiti ai dipendenti: a decorrere dal 2023, infatti, per la determinazione del fringe si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.