Cos’è la conciliazione sindacale?
Il datore di lavoro e lavoratore che intendono comporre una controversia di lavoro tra di loro insorta possono optare un tentativo di conciliazione in sede sindacale. Rivolgiti al Sindacato SALP ACAI per maggiori informazioni e per avere la giusta tutela nel percorso di conciliazione.
La conciliazione sindacale in sede è il tentativo di mettere fine ad una lite sorta tra lavoratore e datore di lavoro.
I motivi della lite devono riguardare il rapporto di lavoro.
Solitamente si tratta di contrasti relativi a differenze retributive, contestazioni circa l’inquadramento e le mansioni affidate al dipendente, contestazioni circa la legittimità di provvedimenti assunti dal datore di lavoro.
Nella maggior parte dei casi le reciproche rinunce delle parti di traducono in una transazione economica che viene tradotta sul c.d. verbale di conciliazione.
Quest’ultimo è sottoscritto da tutte le parti intervenute e può acquistare valore di titolo esecutivo.
Esistono altri tipi di conciliazione?
· Conciliazione Giudiziale: il tentativo di Conciliazione in Tribunale;
· Conciliazione Amministrativa: presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
A seguito del recente art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale è ora disciplinata dall’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’ arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato - a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale - presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’ autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.
In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.
Cosa prevedono i principali CCNL?
Non tutti i contratti collettivi di categoria prestano specifica attenzione al tema delle controversie individuali, limitandosi in alcuni casi a formulare clausole del tutto generiche che non rispondono all'auspicio formulato dal legislatore.
I settori che intervengono per la conciliazione offrono un panorama che prevede l’ istituzione di apposite strutture paritetiche, a livello nazionale o territoriale, cui le parti interessate possono far riferimento per l’espletamento del tentativo di conciliazione secondo modalità e termini predefiniti.
In questi casi gli adempimenti formali sono generalmente ridotti al minimo, offrendo alle parti una sede di confronto dove raggiungere, con l’assistenza tecnica dei rappresentanti sindacali, una soluzione di compromesso.
l’ eventuale inosservanza dei singoli passaggi del percorso procedurale previsto dal contratto collettivo ha scarsa rilevanza, in quanto le parti conservano la possibilità di ratificare i contenuti dell’accordo attraverso l’ordinaria conciliazione amministrativa presso la Direzione del lavoro.
Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali.
Il datore di lavoro e lavoratore che intendono comporre una controversia di lavoro tra di loro insorta possono optare un tentativo di conciliazione in sede sindacale. Rivolgiti al Sindacato SALP ACAI per maggiori informazioni e per avere la giusta tutela nel percorso di conciliazione.
La conciliazione sindacale in sede è il tentativo di mettere fine ad una lite sorta tra lavoratore e datore di lavoro.
I motivi della lite devono riguardare il rapporto di lavoro.
Solitamente si tratta di contrasti relativi a differenze retributive, contestazioni circa l’inquadramento e le mansioni affidate al dipendente, contestazioni circa la legittimità di provvedimenti assunti dal datore di lavoro.
Nella maggior parte dei casi le reciproche rinunce delle parti di traducono in una transazione economica che viene tradotta sul c.d. verbale di conciliazione.
Quest’ultimo è sottoscritto da tutte le parti intervenute e può acquistare valore di titolo esecutivo.
Esistono altri tipi di conciliazione?
· Conciliazione Giudiziale: il tentativo di Conciliazione in Tribunale;
· Conciliazione Amministrativa: presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
A seguito del recente art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale è ora disciplinata dall’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’ arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato - a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale - presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’ autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.
In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.
Cosa prevedono i principali CCNL?
Non tutti i contratti collettivi di categoria prestano specifica attenzione al tema delle controversie individuali, limitandosi in alcuni casi a formulare clausole del tutto generiche che non rispondono all'auspicio formulato dal legislatore.
I settori che intervengono per la conciliazione offrono un panorama che prevede l’ istituzione di apposite strutture paritetiche, a livello nazionale o territoriale, cui le parti interessate possono far riferimento per l’espletamento del tentativo di conciliazione secondo modalità e termini predefiniti.
In questi casi gli adempimenti formali sono generalmente ridotti al minimo, offrendo alle parti una sede di confronto dove raggiungere, con l’assistenza tecnica dei rappresentanti sindacali, una soluzione di compromesso.
l’ eventuale inosservanza dei singoli passaggi del percorso procedurale previsto dal contratto collettivo ha scarsa rilevanza, in quanto le parti conservano la possibilità di ratificare i contenuti dell’accordo attraverso l’ordinaria conciliazione amministrativa presso la Direzione del lavoro.
Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali.