ADEMPIMENTI IN SCADENZA -Congedo parentale all’80%: modalità di recupero degli arretrati entro giugno
Dopo le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 57 e il messaggio n. 1629 del 2024, i datori di lavoro hanno potuto cominciare ad esporre in Uniemens il secondo mese di congedo parentale fruibile dai neogenitori con indennità all’80% della retribuzione media globale soltanto a partire dal mese di aprile. Ne deriva che, entro il termine utile alla trasmissione telematica dell’Uniemens di competenza del mese di giugno, è possibile riconoscere al lavoratore l’indennità all’80%, previa restituzione di quanto esposto in precedenza, esponendo i nuovi codici evento e quello per la restituzione dell’importo base. Come occorre procedere? Alcuni esempi di applicazione possono essere di aiuto.
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha previsto una novità in materia di congedo parentale entrata in vigore già dallo scorso mese di gennaio, ma le istruzioni operative utili al riconoscimento della relativa indennità sono pervenute soltanto il 18 aprile 2024 con la circolare INPS n. 57 e il successivo messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024: si tratta dell’elevazione dall’ordinario 30% all’80% della retribuzione (60% dal 2025) dell’indennità di congedo parentale spettante per il secondo mese fruito entro il sesto anno di vita del figlio da parte dei genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Per il primo mese di congedo fruito, invece, l’indennità spettante è già dal 2023 pari all’80% della retribuzione giornaliera media globale di riferimento.
Requisiti di spettanzaIl diritto all’indennità maggiorata è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- il bambino non deve ancora aver compiuto i 6 anni di vita (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento;
- il congedo di maternità obbligatorio o di paternità alternativo termini successivamente al 31 dicembre 2023.
Dopo le istruzioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 57 e il messaggio n. 1629 del 2024, i datori di lavoro hanno potuto cominciare ad esporre in Uniemens il secondo mese di congedo parentale fruibile dai neogenitori con indennità all’80% della retribuzione media globale soltanto a partire dal mese di aprile. Ne deriva che, entro il termine utile alla trasmissione telematica dell’Uniemens di competenza del mese di giugno, è possibile riconoscere al lavoratore l’indennità all’80%, previa restituzione di quanto esposto in precedenza, esponendo i nuovi codici evento e quello per la restituzione dell’importo base. Come occorre procedere? Alcuni esempi di applicazione possono essere di aiuto.
La legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha previsto una novità in materia di congedo parentale entrata in vigore già dallo scorso mese di gennaio, ma le istruzioni operative utili al riconoscimento della relativa indennità sono pervenute soltanto il 18 aprile 2024 con la circolare INPS n. 57 e il successivo messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024: si tratta dell’elevazione dall’ordinario 30% all’80% della retribuzione (60% dal 2025) dell’indennità di congedo parentale spettante per il secondo mese fruito entro il sesto anno di vita del figlio da parte dei genitori lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Per il primo mese di congedo fruito, invece, l’indennità spettante è già dal 2023 pari all’80% della retribuzione giornaliera media globale di riferimento.
Requisiti di spettanzaIl diritto all’indennità maggiorata è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- il bambino non deve ancora aver compiuto i 6 anni di vita (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento;
- il congedo di maternità obbligatorio o di paternità alternativo termini successivamente al 31 dicembre 2023.