Detassazioni nel 2024
In prima istanza, la legge di Bilancio 2024 ha confermato la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 208/2015.
In secondo luogo, la medesima legge ha confermato per il periodo 1.01.2024-30.06.2024, la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo, ampliandone il raggio d’azione.
Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Tale misura, che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro, viene riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella Certificazione Unica e il sostituto d’imposta recupererà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.
In prima istanza, la legge di Bilancio 2024 ha confermato la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 208/2015.
In secondo luogo, la medesima legge ha confermato per il periodo 1.01.2024-30.06.2024, la detassazione del lavoro notturno e festivo nel comparto del turismo, ampliandone il raggio d’azione.
Più in particolare, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e quelli del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
Tale misura, che si rivolge soltanto a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro, viene riconosciuta dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
Le somme erogate dovranno essere indicate nella Certificazione Unica e il sostituto d’imposta recupererà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.