Naspi novità in emergenza Covid
Alcune misure adottate per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid hanno temporaneamente modificato le regole che riguardano la Naspi, cioè l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Cosa cambia
Il decreto Sostegni ha stabilito che, per le Naspi riconosciute fra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021, non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione, quindi, per chi ha perso il lavoro tra il 1° gennaio il 31 dicembre di quest’anno, per ottenere l’indennità basterà aver perso l’occupazione involontariamente e avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le domande respinte per il mancato requisito delle 30 giornate di lavoro, saranno riesaminate d’ufficio.
Come noto, l’indennità Naspi è pagata dall’Inps per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Per la durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione economiche di disoccupazione.
La misura della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’assegno è corrisposto mensilmente per i primi tre mesi, poi subisce una riduzione progressiva del 3% a partire dal quarto mese fino alla fine del periodo indennizzabile.
Un’altra novità importante è stata stabilita dal decreto Sostegni bis: è che sospende fino a fine anno la riduzione del 3% per consentire ai beneficiari di disporre di maggiori risorse economiche in questo particolare periodo di emergenza.
Il decreto ha temporaneamente modificato questo meccanismo in questo modo per:
La sospensione
La sospensione dell’importo a scalare comporta la cristallizzazione dell’importo Naspi in pagamento al 26 maggio 2021. Non solo, saranno disapplicati i decrementi mensili fino a fine anno per tutte le indennità che decorrono dall’1 giugno al 30 settembre.
Il decremento non interessa la contribuzione figurativa che l’Inps riconosce all’assicurato, pertanto nulla cambia in relazione alla copertura contributiva spettante all’assicurato anche con riduzione dell’importo pagato.
Dal prossimo anno, però, la riduzione del 3% sull’assegno Naspi riprenderà a decorrere regolarmente. Le riduzioni non applicate durante il periodo di sospensione saranno quindi recuperate tutte insieme a partire dal 1 gennaio 2022.
Le altre modifiche
La sospensione della riduzione dell’assegno non riguarda la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps. A differenza della Naspi, la Dis-Coll è corrisposta mensilmente per una durata massima di sei mesi.
Le disposizioni del decreto Sostegni bis si abbinano agli altri interventi sulla Naspi predisposti lo scorso anno al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal proposito, merito si ricorda che è stato ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di Naspi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alcune misure adottate per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid hanno temporaneamente modificato le regole che riguardano la Naspi, cioè l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Cosa cambia
Il decreto Sostegni ha stabilito che, per le Naspi riconosciute fra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021, non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione, quindi, per chi ha perso il lavoro tra il 1° gennaio il 31 dicembre di quest’anno, per ottenere l’indennità basterà aver perso l’occupazione involontariamente e avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le domande respinte per il mancato requisito delle 30 giornate di lavoro, saranno riesaminate d’ufficio.
Come noto, l’indennità Naspi è pagata dall’Inps per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Per la durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione economiche di disoccupazione.
La misura della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. L’assegno è corrisposto mensilmente per i primi tre mesi, poi subisce una riduzione progressiva del 3% a partire dal quarto mese fino alla fine del periodo indennizzabile.
Un’altra novità importante è stata stabilita dal decreto Sostegni bis: è che sospende fino a fine anno la riduzione del 3% per consentire ai beneficiari di disporre di maggiori risorse economiche in questo particolare periodo di emergenza.
Il decreto ha temporaneamente modificato questo meccanismo in questo modo per:
- Naspi in pagamento dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione della riduzione e, quindi, viene confermato l’importo in pagamento al 25 maggio 2021;
- Naspi che decorrono dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2021 l’applicazione della riduzione è sospesa fino al 31 dicembre;
- a partire dal 1° gennaio 2022 è ripristinato il meccanismo di riduzione e l’importo delle Naspi in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando anche le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
La sospensione
La sospensione dell’importo a scalare comporta la cristallizzazione dell’importo Naspi in pagamento al 26 maggio 2021. Non solo, saranno disapplicati i decrementi mensili fino a fine anno per tutte le indennità che decorrono dall’1 giugno al 30 settembre.
Il decremento non interessa la contribuzione figurativa che l’Inps riconosce all’assicurato, pertanto nulla cambia in relazione alla copertura contributiva spettante all’assicurato anche con riduzione dell’importo pagato.
Dal prossimo anno, però, la riduzione del 3% sull’assegno Naspi riprenderà a decorrere regolarmente. Le riduzioni non applicate durante il periodo di sospensione saranno quindi recuperate tutte insieme a partire dal 1 gennaio 2022.
Le altre modifiche
La sospensione della riduzione dell’assegno non riguarda la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps. A differenza della Naspi, la Dis-Coll è corrisposta mensilmente per una durata massima di sei mesi.
Le disposizioni del decreto Sostegni bis si abbinano agli altri interventi sulla Naspi predisposti lo scorso anno al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal proposito, merito si ricorda che è stato ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di Naspi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.