DAL MINISTERO DEL LAVORO - 04 GIUGNO 2024
Rapporto biennale parità di genere: come funziona il nuovo applicativo.
Il rapporto biennale contenente i dati relativi alla parità di genere per il biennio 2022 2023 può essere compilato dal 4 giugno al 15 luglio 2024. E’ quanto reso noto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa del 3 giugno, nel quale annuncia la disponibilità del nuovo modello telematico. La procedura aggiornata è stata semplificata tramite l’accorpamento e la precompilazione di alcuni dati oltre alla disponibilità di un help interattivo. Come si compila il rapporto biennale? Chi deve inviarlo? Quali sono le sanzioni nel caso di tardivo invio?
E’ disponibile dal 4 giugno 2024, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il nuovo applicativo telematico utile alla redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.
Il Rapporto dovrà essere compilato e trasmesso entro il 15 luglio 2024. Nelle more, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del Rapporto biennale possono produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021).
(Leggi anche Parità di genere sul lavoro: adempimenti e vantaggi per le imprese)
Rapporto biennale
Il Rapporto per il biennio 2022-2023 può essere redatto esclusivamente tramite l’applicativo aggiornato ma restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.
L'art. 3 della Legge n. 162/2021 stabilisce l'obbligo, a cadenza biennale (entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio) di redazione di un rapporto sul personale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle imprese con più di 50 dipendenti.
N.B. Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.
Il rapporto deve esporre la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che, distinto per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, evidenzi il numero di lavoratori:
- assunti nel corso dell'anno di riferimento;
- coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività;
- interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità;
- il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa);
- interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali;
- sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale;
- coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, ad indicare ulteriori informazioni quali l'importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice (con l'indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo) ed il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza.
Come compilare il Rapporto
Per accedere all’applicazione “Rapporto pari opportunita” per la compilazione del rapporto periodico è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro e accedere tramite SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Il processo di compilazione e finalizzazione del rapporto è identico per ogni sezione dell’applicativo.
Ogni rapporto può trovarsi in uno degli stati seguenti:
- In modifica: nel momento in cui viene creato ma mai finalizzato oppure se ripristinato dallo stato “Cancellato” oppure se è stato riportato in compilazione dallo stato “Inviato”; è possibile avere più rapporti nello stato “in Modifica” per un biennio relative ad una specifica azienda.
- inviato: il rapporto è stato completato ed i dati sono disponibili per la consultazione degli operatori del Ministero. Tutti i rapporti che si trovano in questo stato non sono più modificabili. Per ogni Biennio può esistere un solo rapporto Inviato.
- cancellato: tutti i rapporti cancellati possono essere ricercati ed eventualmente ripristinati utilizzando i filtri di ricerca (nello specifico nel filtro “Stato” selezionare “Cancellato”).
Selezionando una voce nel campo “Biennio di riferimento”, l’utente sceglie per quale biennio procedere con la creazione del rapporto; se non viene selezionato nessun biennio di riferimento il sistema automaticamente imposta il biennio corrente.
Selezionando il biennio 2022/2023, l’operatore ha la possibilità di scegliere se procedere con l’inserimento/compilazione di un nuovo rapporto in maniera manuale (tramite il tasto “Compila”) oppure attraverso il caricamento del modello excel precedentemente compilato (tramite il tasto “Precompila da excel”). Il modello excel è scaricabile dalla schermata principale dell’applicativo.
Per l’annualità 2022/2023, come alternativa alla creazione di un nuovo rapporto o al caricamento tramite il modello excel, è possibile utilizzare e quindi modificare/attualizzare il rapporto già disponibile a Sistema etichettato come “in modifica (dal biennio precedente).Sezioni da compilareSezione 1 - Informazioni Generali dell’azienda
In questa sezione sono riportati i dati anagrafici dell’azienda. Tali dati non sono editabili ad eccezione del numero di telefono e dell’indirizzo e-mail.
È possibile invece compilare i restanti dati relativi all’occupazione totale dell’ultimo biennio e all’attività economica esercitata selezionandola dalla lista riportante i codici ATECO.
E’ inoltre necessario indicare i contratti collettivi applicati al maggior numero dei lavoratori ed indicare eventuali altri contratti applicati.
Sezione 2- Dati occupati nel biennio
In questa sezione vanno indicati:
- il numero di occupati alle dipendenze, promossi e assunti per categoria professionale e livello di inquadramento, inclusi gli apprendisti, al 31/12/2023.
- i dati sulla mobilità tra le unità produttive, promozioni a categoria superiore, cessazioni e trasformazioni
- il numero dei contratti registrati nel 2023, nonchè I lavoratori trasferiti da un'unità produttiva ad un'altra nel corso del 2023
- le attività di formazione svolta attraverso corsi teorici e/o pratici istituiti per il personale dipendente.
- la retribuzione iniziale per categoria professionale: minimo tabellare; contingenza maturata; eventuali "indennità di funzione"; aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi); superminimi collettivi; superminimi individuali; incentivi individuali; premio di produzione; straordinari; altre voci retributive non elencate (3° elemento, cottimo, integrazioni da parte dell'azienda in caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, premio di presenza, altre indennità); 13° mensilità, 14° mensilità, altre mensilità.
Certificazione di parità di genere
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022.
La certificazione dà accesso a specifiche agevolazioni:
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (art. 47 del D.L. n. 77/2021);
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici;
- agevolazioni contributive.SanzioniIl Ministero sul proprio sito istituzionale pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.
La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, inoltre se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.